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Soprintendenza archivistica e bibliografica dell'Umbria

Deposito e comodato

La Soprintendenza può, ai sensi del d.lgs. n. 42/2004 (art. 43), far trasferire e custodire temporaneamente in pubblici istituti archivi o documenti pubblici e privati dichiarati di interesse culturale, al fine di garantirne la sicurezza e assicurarne la conservazione (custodia coattiva).

In molti casi sono invece i proprietari, possessori o detentori dell’archivio che, per una migliore conservazione e fruizione, decidono di depositare i loro documenti presso un archivio pubblico o un Istituto che abbia in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche. Questi ricevono l’archivio in comodato dai privati o in deposito dagli enti pubblici, previa autorizzazione della Direzione Generale Archivi (art. 44).

Per richiedere il comodato o il deposito di archivi o singoli documenti sono necessari:

  • richiesta indirizzata alla Soprintendenza da parte del richiedente, privato o pubblico, corredata dalla manifestazione di volontà di dare in comodato o in deposito il proprio archivio e dall’ elenco della documentazione;
  • parere del direttore dell’Istituto che riceve l’archivio;
  • redazione di una bozza di convenzione fra le parti (richiedente e Istituto ricevente);
  • trasmissione della richiesta alla Direzione Generale Archivi - Servizio II Patrimonio documentario, con parere della Soprintendenza e del direttore dell’Istituto ricevente corredato di un elenco della documentazione;
  • provvedimento autorizzativo della Direzione Generale Archivi;
  • stipula della convenzione di comodato o di deposito tra il richiedente e l’Istituto ricevente.
     

Normativa di riferimento: d.lgs. 42/2004, artt. 43 e 44

Termini previsti: 90 gg.



Ultimo aggiornamento: 09/03/2023